La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza che farà molto discutere: scaricare dalla rete file o programmi protetti dalle norme sul diritto di autori e metterli a disposizione di altri utenti senza fini di lucro non è un reato.

La sentenza è la numero 149/2007 della III sezione penale ed ha accolto il ricorso presentato da due studenti di Torino che erano stati condannati in appello il 29 marzo 2005 ad una pena detentiva, poi trasformata in ammenda, per aver duplicato e distribuito programmi, film, giochi per playstation.

Cassazione - Scaricare senza lucro non è reato
2 gennaio 2007

Dual disc
Uno dei due era stato accusato anche di detenere presso la propria abitazione programmi volti alla rimozione delle protezioni usate per proteggere i software.

Per fare questo i ragazzi avevano creato presso l'Associazione Studentesca del Politecnico di Torino un server ftp al quale si accedeva tramite autenticazione inserendo un nome utente ed una password a disposizione di una comuniyà di utenti che potevano scaricare quanto disponibile metendo a loro volta a disposizione altro materiale informatico.

La sentenza originale aveva individuato i reati previsti dagli articoli 171bis e 171 ter della legge sul diritto di autore 633/41 modificata negli anni recenti in più di un'occasione.
- L'art. 171 bis prevede "la punibilità da sei mesi a tre anni, di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae".
- L'art. 171 ter prevede la reclusione da uno a quattro anni per chi "riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi".

Secondo la sentenza della Corte di Cassazione è da escludere la configurabilità del reato di duplicazione abusiva, reato attribuibile eventualmente a chi aveva scaricato il software dal serve per poi duplicarlo, ma soprattutto "deve essere escluso, nel caso in esame, che la condotta degli autori della violazione sia stata determinata da fini di lucro emergendo dall'accertamento di merito che gli imputati non avevano tratto alcun vantaggio economico dalla predisposizione del server Ftp".

Per "fine di lucro", infatti, "deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell'autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di genere; né l'incremento patrimoniale può identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall'uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell'ingegno, al di fuori dello svolgimento di un'attività economica da parte dell'autore del fatto, anche se di diversa natura, che connoti l'abuso".

Stesso discorso vale per la detenzione del software destinato a rimuovere o aggirare le protezioni. "Non emerge - avvertono i giudici - dall'accertamento di merito la finalità lucrativa cui sarebbe stata destinata la detenzione e, tanto meno, un eventuale fine di commercio della stessa".

Fonte: RaiNews24


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