La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza che coinvolge internet e l’informazione fatta a colpi di blog. In pratica la Corte ha sancito che un blog non può essere considerato “stampa clandestina”. Pare assurdo, ma con le leggi che la Repubblica italiana si ritrova questo era possibile, e la Corte è stata chiamata ad esprimersi proprio per questa accusa. La Legge n° 47 dell’8 febbraio del 1948 recita, “chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta (…) è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa. (…) La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell’editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero“. La legge mal si addice agli sviluppi tecnologici dell’era moderna, ma è in vigore. In base ad essa nel 2008 Carlo Ruta, storico e saggista siciliano, è stato condannato proprio per il reato di “stampa clandestina” dal tribunale di Modica, condanna successivamente confermata in appello, presso il tribunale di Catania. Carlo Ruta gestiva un blog che si occupava di argomenti scottanti, analizzando i fenomeni mafiosi del proprio territorio, offrendo spunti di riflessione e fornendo informazioni di vario genere. La sentenza della Corte di Cassazione ha quindi un valore storico, stabiliendo che un blog non è di per sé un prodotto editoriale e la figura del blogger non è sovrapponibile con quella del giornalista. Approfondiamo la delicata questione …
Il Presidente della III Sezione della Corte di Cassazione, Saverio Felice Mannino, ha sentenziato: “La Corte di Cassazione annulla senza rinvio perchè il fatto non sussiste“.
Riportiamo da FULOG, il blog di Fulvio Sarzana: “Il Supremo Collegio emette cosi una sentenza molto attesa e pone cosi fine a cinque anni di dispute dottrinarie e infuocati dibattiti sulla natura dei blog giornalisitici e sulla loro clandestitinità in caso di non registrazione presso l’apposito registro delle testate editoriali del Tribunale, assolvendo lo storico e giornalista siciliano Carlo Ruta accusato di diffamazione a mezzo stampa e stampa clandestina”.
Accade in Sicilia, questo il nome del blog di Carlo Ruta, era divenuto oggetto di una querela per diffamazione da parte di un Magistrato sentitosi offeso da alcuni scritti presenti sul blog, ed il tribunale di Modica aveva ritenuto che il blog del saggista fosse una vera e proprio testata giornalistica, e che, pertanto, da un lato dovesse considerarsi “prodotto editoriale” secondo quanto previsto dalla legge nl. 62/2001, dall’altro, proprio in quanto “stampa periodica”, dovesse essere registrato presso il Tribunale competente. La Corte d’Appello di Catania aveva confermato il tutto.
L’Avvocato Arnone, difensore di Ruta, ha evidenziato invece l’illogicità dell’equiparazione (e della conseguente responsabilità per stampa clandestina di chi non registra il proprio blog) fra testate giornalistiche e blog, che di fatto obbligherebbe migliaia di blogger a registrarsi presso la cancelleria del tribunale competente. Il difensore di Ruta ha anche svelato di aver ricevuto una comunicazione dall’On. Giuseppe Giulietti, relatore della norma sull’editoria del 2001, che gli avrebbe confermato che i blog non rientrano, né intendevano essere inclusi, nella nozione di prodotto editoriale, e che ciò risultava evidente dalla lettura della relazione preparatoria alla legge sull’editoria, ricevendo peraltro, come risposta dal presidente del Collegio, l’invito ad attenersi al concetto giuridico di “prodotto” editoriale risultante dalla norma, l’unico elemento in grado di essere valutato, secondo il Presidente, dal Collegio.
L’avvocato Guido Scorza parla di un “autentico mostro giuridico” che finalmente è stato debellato. “È una vittoria importante per l’informazione online, per la quale è giusto festeggiare“. Il quadro normativo, però, è tutt’altro che chiaro e troppe sono le minacce che incombono sulla libera informazione.
Su Wired si approfondisce anche il quadro giuridico attuale.